Leasing

DEFINIZIONE DI LEASING


L' operazione di locazione finanziaria, pur nella varietà delle tipologie contrattuali presenti nella prassi, si caratterizza per una struttura essenziale: una parte - utilizzatore - si obbliga (con il contratto di locazione finanziaria) verso un' altra - concedente - a pagare corrispettivi periodici a fronte della disponibilità di un bene di cui quest'ultima ha acquistato la proprietà (con il contratto di compravendita) o che ha fatto costruire (con il contratto di appalto), su scelta e indicazione dell'utilizzatore medesimo. Al termine del rapporto l' utilizzatore ha facoltà di esercitare l'opzione di acquisto del bene locato previo pagamento di un prezzo prestabilito. La proprietà del bene in capo al concedente è dunque strumentale alla realizzazione dello scopo che si intende realizzare mediante l'operazione di locazione finanziaria, e cioè, che l'utilizzatore disponga del bene come se fosse proprietario - venendo a gravare su di esso i rischi e le responsabilità connessi alla gestione e alla disponibilità del bene stesso ed alle vicende (compreso il perimento del bene) che lo possono riguardare - e possa rinviare al momento della scadenza del contratto la scelta se diventarlo a tutti gli effetti.
L'attività di locazione finanziaria può essere esercitata soltanto dalle banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario, dai soggetti appartenenti ai gruppi bancari iscritti all'albo di cui all'art. 64 del Testo Unico Bancario, dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all' art. 106 o nell'apposita sezione speciale prevista dall'art. 113 del Testo Unico Bancario, ovvero nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico Bancario. Il legislatore ha infatti previsto che, per esercitare nei confronti del pubblico attività finanziarie, e quindi la locazione finanziaria, è necessario soddisfare i requisiti soggettivi minimi previsti ai fini dell'iscrizione del suddetto elenco generale, quali la forma di società di capitali o di società cooperativa; l'oggetto sociale circoscritto esclusivamente all'esercizio di attività finanziaria; il capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni; il possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli artt. 108 e 109 del Testo Unico Bancario. Se l'intermediario integra i requisiti quantitativi e qualitativi contemplati, rispettivamente, dal decreto del Ministero del Tesoro 13 maggio 1996 e dal Provvedimento della Banca d'Italia in data 26 giugno 1996, ha inoltre l'obbligo di iscriversi nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico Bancario, per poter esercitare in via prevalente nei confronti del pubblico attività finanziaria e, quindi, anche attività di locazione finanziaria. Tale iscrizione comporta un regime di vera e propria vigilanza con caratteristiche di intensità paragonabili a quelle previste per le banche. Infine, se l' intermediario esercita in via prevalente, ma non nei confronti del pubblico, le attività di cui all'art. 106, comma 1, quindi anche la locazione finanziaria, è iscritto in una apposita sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 113 del Testo Unico Bancario, venendo assoggettato a controlli meno penetranti di quelli previsti per gli altri intermediari.
Il contratto di locazione finanziaria è un contratto atipico, con causa di finanziamento distinta pertanto sia dalla causa della locazione pura e semplice - poiché il concedente non acquista (o fa costruire) il bene al fine di farlo godere ad altri durante un determinato periodo di tempo, per poi ritornare nella piena disponibilità (tant'è che non partecipa alla scelta né del bene né del fornitore) - sia dalla causa della vendita con riserva di proprietà - poiché il concedente non acquista (o fa costruire il bene) al fine di consentire all'utilizzatore di conseguirne la piena proprietà attraverso un pagamento rateale.
Al contratto di locazione finanziaria non è ad oggi dedicata una specifica ed organica disciplina, ma soltanto alcune norme peculiari: l'art. 17, comma 2, della legge 2 maggio 1976, n. 17 (in tema di "Interventi straordinari nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980"), che contiene una prima definizione di locazione finanziaria, ove è dato rinvenire i tratti caratteristici (trilateralità del rapporto; assunzione di tutti i rischi attinenti al bene da parte dell'utilizzatore; previsione dell'opzione finale di acquisto ad un prezzo predeterminato); il D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, il cui art. 6, comma 2, che comprende la locazione finanziaria tra le operazioni vietate se hanno ad oggetto un bene non conforme alle vigente normativa antinfortunistica; la legge 7 marzo 1996, n. 108, in tema di interessi usurari, che si applica alle operazioni creditizie e tra esse, specificatamente, alle operazioni di locazione finanziaria. Quanto al Testo Unico Bancario, gli artt. 117, 118 e 119 - nel Titolo IV intitolato "Trasparenza delle condizioni contrattuali" - applicabili anche al contratto di locazione finanziaria, prevedono che tale contratto sia redatto per iscritto, che una copia sia consegnata all'utilizzatore, che il contenuto economico del contratto debba rispettare talune regole, soprattutto quando subisca variazioni sfavorevoli per l'aderente, che il cliente debba essere tenuto informato di siffatte variazioni, che "sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati". Si menziona infine la legge 14luglio 1993, n. 259, che ha recepito nel nostro ordinamento la Convenzione Unidroit sul leasing finanziario internazionale (di beni strumentali) stipulata ad Ottawa il 28 maggio 1988.

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI LOCAZIONE FINANZIARIA


In assenza di una specifica definizione legislativa, nella prassi giudiziaria si distinguono due tipologie di locazione finanziaria: il leasing cosiddetto "di godimento" o tradizionale ed il leasing traslativo. il discrimen tra queste figure è costituito dalla previsione originaria, ad opera delle parti, di quello che sarà, alla scadenza del contratto, il rapporto tra valore residuo del bene e prezzo di opzione: mentre la previsione di un'apprezzabile eccedenza di valore è rivelatrice di una originaria volontà delle parti, volta essenzialmente al trasferimento della proprietà del bene, inizialmente concesso in godimento, in presenza di una previsione opposta, invece, deve pervenirsi alla individuazione di una volontà negoziale volta essenzialmente alla sola concessione del bene. Inoltre, mentre nel leasing tradizionale la durata del. contratto è commisurata alla prevedibile vita economica del bene locato e, quindi, il prezzo di opzione è generalmente irrisorio, nel leasing traslativo la durata del contratto non è corrispondente alla vita, economica del bene ed il valore di quest'ultimo è alla fine del contratto superiore al prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto. La distinzione ha riflessi sul piano della disciplina civilistica: infatti nell'ipotesi di leasing tradizionale, in caso di risoluzione anticipata., troverà applicazione la norma di cui all'art. 1458, comma 1, cod. civ., ed il concedente potrà trattenere le rate di canone percepite sino alla data di risoluzione del rapporto. Invece, nell'ipotesi di locazione finanziaria traslativa, troverà applicazione l'art. 1526 cod. civ., ed il concedente dovrà restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso del bene, oltre al risarcimento dei danni.
Nella prassi, con riferimento alla modulistica normalmente utilizzata, la locazione finanziaria presenta alcune principali varianti, individuabili unicamente sulla base della natura del bene e dell'identità dell'utilizzatore: oltre alla locazione finanziaria di beni strumentali ( macchinari, impianti, materiali ), il leasing di autoveicoli, il leasing immobiliare, il leasing di consumo.

IL LEASING DI AUTOVEICOLI


La locazione finanziaria di autoveicoli, differisce da quella ordinaria per il particolare regime di pubblicità al quale tali beni sono assoggettati, nonché di responsabilità previsto nella legislazione speciale.
Con riguardo alla locazione finanziaria di autoveicoli, l'art. 92 del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) prevede che i veicoli siano immatricolati a nome del concedente, ma sulla carta di circolazione sia annotato il nome dell'utilizzatore e la data di scadenza del contratto di locazione finanziaria. Lo stesso art., al comma 2, dispone che, ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o a cose dalla circolazione dei veicoli, "il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma 3, cod. civ.". Infine, dal combinato disposto dell'art. 91, ultimo comma, e dell'art. 196, comma 1, del Codice della Strada, si evince che, per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, l'utilizzatore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontá.

IL LEASING IMMOBILIARE


La natura immobiliare del bene oggetto di locazione finanziaria incide su alcuni aspetti del contenuto e della disciplina, differenziando questa fattispecie da quella mobiliare. Stante il fatto che il bene immobile è destinato ad aumentare nel tempo il proprio valore, alla scadenza del contratto di locazione finanziaria si evidenzierà lo scarto tra tale valore economico e il prezzo pattuito per l'opzione di acquisto: di norma, infatti, l'operazione di locazione finanziaria immobiliare viene qualificata come leasing traslativo.
Il contratto prevede di norma che l'utilizzatore possa proporre tutte le azioni derivanti dal contratto di compravendita dell'immobile, con la sola eccezione della risoluzione; nel caso di immobile da costruire, il concedente di solito pattuisce con il costruttore che anche l' utilizzatore possa esercitare le azioni derivanti dal contratto di appalto, ad esclusione sempre dell'azione di risoluzione. Inoltre, in caso di durata ultranovennale, il contratto deve essere trascritto ai sensi del combinato disposto degli art. 2643 e 2645 cod. civ.

IL LEASING DI CONSUMO


Con il termine leasing "di consumo" si intende l'operazione nel quale utilizzatore è un consumatore, ovverosia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, ed i beni oggetto del contratto sono standardizzati e di largo consumo.
Al contratto di leasing al consumo si applicano gli artt. 121 e seguenti del Testo Unico Bancario in tema di credito al consumo e gli artt. 1469 bis e seguenti cod. civ. sui contratti conclusi con i consumatori. In particolare, la lettera f) dell'art. 124 del Testo Unico Bancario esclude dalla disciplina del credito al consumo solo quei contratti di locazione muniti di espressa clausola tale per cui "in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario". Tra le disposizioni della suddetta disciplina, derogabili soltanto in senso più favorevole al cliente, si menzionano l'obbligo di indicazione del TAEG, cioè del costo totale del credito a carico del consumatore (art. 122 Testo Unico Bancario) ed il diritto spettante a quest'ultimo di recedere dal contratto senza penalità.




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